Cartelle esattoriali con pace fiscale, novità Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023, prevede una nuova “pace fiscale”. Sono tre, in particolare, gli interventi messi in atto, ossia:

  • l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro, antecedenti al 2015, a partire dal 31 marzo 2023 (ossia ancora pendenti a questa data). Lo stralcio, però, esclude dalla sanatoria totale i debiti derivanti dalle multe stradali e dai tributi locali (come ad esempio l’IMU), nonché quelli nei confronti di Enti previdenziali privati. In quest’ultimo caso, saranno gli Enti stessi a decidere se annullare o no i debiti sotto i 1.000 euro antecedenti al 2015;

  • la “rottamazione quater”, ossia definizione agevolata, con nuove regole per debiti al di sopra dei 1.000 euro e per le cartelle con notifica successiva al 2015;

  • le sanzioni più basse per chi non ha pagato imposte al Fisco. Annullati tutti gli oneri extra per la riscossione per semplificare e garantire introiti alle casse statali.

Si precisa che sul fronte “fisco” il testo è stato modificato in maniera sostanziale in fase di approvazione parlamentare dopo la “strigliata” di Bruxelles arrivata con il parere della Commissione Europea del 14 dicembre. Per l’Unione Europea, la cancellazione “tout court” delle cartelle esattoriali ante 2015 proposta nella prima bozza della Finanziaria era inaccettabile. Ciò ha spinto il Parlamento a prevedere emendamenti più che sostanziosi  per restringerne l’ambito di applicazione e il risultato è quello che vediamo. Le istruzioni e i chiarimenti su questa pace fiscale sono arrivati con due diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate, la Circolare n.1/E del 13 gennaio 2023 e la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023.

 

STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI SOTTO I 1.000 EURO

La Legge di Bilancio 2023 annulla innanzitutto le cartelle di fatto non più esigibili, ovvero quelle con debiti al di sotto dei 1.000 euro e notificate tra il 2000 e il 2015, escludendo parzialmente multe, tributi comunali e rendendo opzionale l’annullamento dei debiti sotto soglia contratti verso Enti previdenziali privati. Più precisamente, il testo prevede:

 
  • riscossione dei debiti sotto i 1.000 euro antecedenti al 2015 “congelata” dal 1° gennaio al al 31 marzo 2023;

  • cancellazione automatica delle cartelle fino a 1.000 euro valida solo per i tributi statali dovuti all’Erario centrale e per i contributi. L’annullamento automatico vale se tali tributi sono stati notificati entro il 2015 e inizia dal 31 marzo 2023. Cioè, l’Agente della riscossione provvederà automaticamente a cancellare le cartelle entro il 31 marzo, senza dover fare domanda di condono;

  • esclusi dallo stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro ante 2015, i tributi dovuti agli Enti diversi da quelli statali – ad esempio Enti locali, Comuni o Enti di previdenza privati. Per questi tributi lo stralcio è solo parziale e riguarda solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. La somma dovuta, invece, dovrà essere pagata;

  • per le cartelle entro i 1.000 euro (sempre ante 2015), nel caso delle multe stradali, lo stralcio riguarda soltanto gli interessi di mora. Non saranno annullate le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento che dovranno essere pagate dal debitore;

  • per le cartelle entro i 1.000 euro ante 2015 relative a debiti verso Enti di prevenzione privati spunta “l’annullamento opzionale”. Tali Enti possono decidere se annullare o no le cartelle fino a 1.000 euro notificate tra il 2000 e il 2015, ma devono comunicarlo chiaramente sui propri canali con provvedimento emanato entro il 31 gennaio 2023 e comunicandolo all’Agenzia di riscossione. La comunicazione va fatta compilando questo modulo da inviare, esclusivamente, all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CARICHI ESCLUSI DALLO STRALCIO

La Legge di Bilancio 2023 precisa che la misura relativa allo “stralcio” fino a 1.000 euro non trova applicazione né totale e né parziale per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
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